Ai sensi dell’articolo 74 del testo unico sugli stupefacenti, il reato di associazione finalizzata al traffico di droga si configura quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 70, commi 4, 6 e 10, (escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall’articolo 73) e chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l’associazione è punito – per ciò solo – con la reclusione non inferiore a venti anni:
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